Presa di posizione netta della CAO contro le società di capitale che operano nel settore odontoiatrico. Per il Gruppo di lavoro sull’esercizio della professione, costituito all’interno della III Conferenza Nazionale della professione medica ed odontoaitrica, “per le tipologia societarie (prevalentemente srl ordinarie o semplici strutturate come società di servizi; tipologia utilizzata dai cosiddetti centri low cost)”, la CAO chiede che le società di capitale siano “incompatibile con lo svolgimento dell’attività professionale da parte delle stesse” e che sia “legalmente proibito” l’acquisto di materiali, farmaci, attrezzature e tutti quegli elementi che servono per lo svolgimento dell’attività professionale.
“Inoltre -continua il odcumento approvato- non essendo le stesse nella condizione legale di poter erogare prestazioni sanitarie direttamente ai pazienti (ciò che viene contrabbandato come autorizzazione da parte delle ASL, in realtà è un parere igienico-sanitario e non una autorizzazione alla realizzazione-apertura-esercizio, come nel caso delle vere cliniche-case di cura-ospedali privati, situazione soggetta alla preventiva valutazione di pianificazione territoriale da parte della regione) le stesse non potrebbero emettere fatture sanitarie cioè in esenzione IVA”.
Investendo tali violazioni di norme carattere anche penale, il Gruppo ritiene utile il supporto di un pool di legali per la valutazione dei passi successivi volti al ristabilimento delle regole a tutela della sicurezza delle cure.
Disco verde, invece, per le società registrate come StP e quindi iscritte all’apposito Albo tenuto presso le OMCeO che vengono considerate le sole che consentono “al soggetto giuridico di poter svolgere direttamente l’attività professionale, compreso l’acquisto di materiali, farmaci ed attrezzature e il rilascio di fatture in esenzione IVA”.
Ddl Lorenzin 1324 Riforma degli ordinamenti delle professioni sanitarie
Il gruppo esprime apprezzamento per l’andamento dei lavori parlamentari e per i contenuti previsti nella riforma degli ordinamenti
Regime autorizzativo apertura degli studi odontoiatrici
Premettendo che il termine “autorizzazione” è fuorviante, in quanto non si deve trattare di una reale autorizzazione all’apertura degli studi, ma bensì ad una idoneità tecnico-strutturale-organizzativa degli stessi (essendo il professionista autorizzato ad esercitare in base ad altri titoli, certificati dall’iscrizione all’albo), il Gruppo ritiene indispensabile giungere al più presto ad una normativa che preveda, in modo chiaro ed uniforme sul territorio, regole certe per lo svolgimento dell’attività professionale, sulla base di quanto proposto alla Conferenza Stato Regioni così come integrato dalle richieste di ANDI.