Il problema posto da ANDI sulla presenza di iscritti all’Albo all’interno delle società di capitale operanti nel settore odontoiatrico sembra aver toccato i membri della Commissione Industria del Senato impegnati ad esprimere un parere sui vari articoli del Ddl Concorrenza.
Dopo aver approvato, martedì primo marzo, un emendamento che permette agli avvocati di istituire società con soci di capitale -ma almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere di un iscritto all’ordine- ieri mercoledì 3 marzo la Commissione ha analizzato gli (molti) emendamenti all’articolo 46, quelli inerenti al tema dell’ingresso del capitale nelle società che gestiscono gli studi odontoiatrici ma anche le farmacie ed altre professioni.
Su proposta del presidente della Commissione Luigi Marino, è stato deciso di accantonare la discussione degli emendamenti che regolano la partecipazione del capitale all’interno delle società che operano nell’abito di una professione regolamentata.
Sul tema è intervenuto il Senatore Giuseppe Marinello (nella foto) segnalando come l’ingresso del capitale nelle società titolari di farmacie riguardi non solo il rapporto tra mercato e capitale da un lato, e professioni dall’altro, ma possa anche costituire un canale privilegiato per il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali. Nel ricordare come anche l’articolo 46 presenti analoghi profili in merito alla presenza di capitali di società mediche, con particolare riferimento a quelle nel settore odontoiatrico e dopo aver segnalato un recente rapporto della DIA di Reggio Calabria al riguardo, il Senatore Marinello invita i relatori e il Governo a considerare con la dovuta cautela e prudenza la materia in questione, di rilievo per la sicurezza del Paese e la lotta alla criminalità, organizzata e non.
Secondo voci vicine alla Commissione, l’ipotesi è che entro la prossima riunione venga presentato un emendamento che sintetizzi quelli accantonati per arrivare a formulare una proposta unica per normare l’ingresso del capitale nelle società di professionisti. C’è anche chi ipotizza una proposta che impedirebbe la possibilità, in ambito sanitario, di costituire nuove società di capitale ma solo StP.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 47, quelli che riguardavano l’inasprimento delle pene per l’esercizio abusivo della professione sanitaria (47.1;47.2;47.3;47.4;47.5;47.6), questi sono stati giudicati ammissibili ma accantonati.